Il tema dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti che adottano il regime forfettario è stato al centro di molti dibattiti nel corso del 2021 e soprattutto negli ultimi mesi.
Già nel marzo del 2021, con una lettera inviata alla Commissione Europea, l’Italia aveva richiesto l’autorizzazione per continuare ad applicare la deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA, così da prorogare l’imposizione della fatturazione elettronica, in quanto la deroga risultava in scadenza al 31 dicembre 2021.
La stessa richiesta prevedeva, inoltre, di concedere l’operatività della misura di deroga in vigore, concessa mediante decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, per includervi i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, di cui all’articolo 282 della direttiva IVA, dove vi rientrano i contribuenti forfettari e quelli nel cd. regime di vantaggio.
Con lettera del 10 settembre 2021 la Commissione ha quindi informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana.
E con successiva lettera del 13 settembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.
Nella seduta del 13 dicembre il Consiglio UE (decisione n. 2021/2251) ha infatti avallato la proposta di decisione formulata dall’Italia alla Commissione UE, attraverso la quale il nostro Stato risulta legittimato a prolungare l’obbligo di fatturazione elettronica fino al 2024, ampliando l’adempimento anche ai contribuenti in regime forfetario.
La decisione resa dal Consiglio UE tuttavia non è divenuta ancora operativa per i forfettari, in quanto è necessario emanare una norma nazionale che introduca l’obbligo all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.
Rimane quindi ancora facoltativa la scelta da parte dei titolari di partita Iva che aderiscono al forfait (ex articolo 1, legge 190/2014, commi da 54 a 89) i quali potranno continuare validamente a emettere fattura cartacea per documentare vendite e prestazioni di servizi, salvo il caso che le stesse vendite e prestazioni siano rese nei confronti della pubblica amministrazione.
Silvia Wurzburger