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Legge di Bilancio 2022: estensione della platea di soggetti esonerati dal versamento dell’IRAP

La nuova legge di bilancio n. 234 del 30.12.2021 all’art. 1, comma 8, ha introdotto importanti novità in ambito di applicazione dell’IRAP.

Mentre fino al 31.12.2021, l’esclusione dall’IRAP era prevista solamente per i contribuenti di minori dimensioni, ossia quelli che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o del regime di vantaggio (DL 98/2011), dall’1.1.2022 rientrano in tale esclusione anche gli imprenditori esercenti le attività in forma individuale (compresa l’impresa familiare) e i professionisti, purché non associati, indipendentemente dal fatto che si avvalgano dell’attività di personale dipendente e/o abbiano utili elevati o rilevante capitale investito, e indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito che possono essere anche analitiche.

Per tali ultimi soggetti (professionisti e imprenditori individuali), il 2022 sarà l’ultimo anno in cui andrà presentata la dichiarazione IRAP e andrà versato l’eventuale saldo per il 2021, senza più versare l’acconto per il periodo successivo.

Restano, quindi, ancora assoggettati al tributo tutte le società di persone (a prescindere dalle dimensioni), le società di capitali, gli studi professionali associati, le società semplici esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali.

La norma, finalizzata alla riduzione della pressione fiscale e alla riduzione dei contenziosi tributari promossi per lo più dai professionisti in merito al concetto di “autonoma organizzazione”, rischia però di creare una ingiusta disparità di trattamento tra i studi associati e le società di persone anche a conduzione familiare (che rimangono soggette ad IRAP) e le imprese individuali e i professionisti (non più soggetti ad IRAP con la nuova legge di bilancio). Disparità di trattamento che risiede nella circostanza che magari quest’ultimi (professionisti e imprenditori individuali), come le due categorie precedenti (studi associati e società di persone), si avvalgono anch’essi del contributo di dipendenti e/o collaboratori, ma sono esonerati dall’applicazione dell’IRAP in virtù del fatto che non sono strutturati secondo una forma societaria.

Non sembrerebbe, in conclusione, che con tale intervento si siano risolte le incertezze in merito al concetto di “autonoma organizzazione”; concetto che, con la nuova normativa, appare essere riconducibile alle sole realtà imprenditoriali strutturate in forma societaria, esonerando in questo modo dal pagamento del tributo chi “giuridicamente” svolge l’attività in forma unipersonale, ma che, nella  “sostanza”, si avvale comunque di una propria organizzazione di lavoro (personale dipendente e/o collaboratori) e di capitale (in termini di dotazione di beni strumentale, anche di elevato valore).

Silvia Wurzburger

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