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Imposta sul valore aggiunto: sulle novità introdotte dal Decreto Sostegni bis in tema di emissione di note di variazione a seguito dell’apertura di procedura concorsuale

L’art. 18 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni bis) ha apportato importantissime modifiche all’art. 26 del DPR IVA, in tema di emissione di note di variazione IVA da parte dei cedenti/fornitori che non riescono a recuperare il credito vantato nei confronti di una società committente soggetta a procedura concorsuale.

Segnatamente le principali modifiche al citato art. 26 del DPR IVA possono così riepilogarsi:

  • al comma 2 vengono soppresse le paroleo per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese“;
  • viene aggiunto il comma 3 bis che prevede: << La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
  1. a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bisdel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data  di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  2. a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose >>.
  • viene aggiunto il comma 10-bis che prevede: << Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si  considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi >>
  • le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore della nuova norma (il 26 maggio 2021).

E così, in sintesi, in ragione della richiamata novella, con riferimento alle “nuove procedure concorsuali”, il cedente/prestatore può effettuare la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, totale o parziale, da parte del cessionario/committente a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale e, quindi, senza dover attendere la conclusione della procedura e il riscontro della sua infruttuosità.

Trattasi quindi di un intervento di notevolissima portata in quanto, invece, con riferimento alle procedure concorsuali anteriori all’entrata in vigore (come detto, 26 maggio 2021) della disposizione in commento, come noto, la variazione in diminuzione è subordinata all’infruttuosa conclusione delle stesse. Con la conseguenza che considerati i ben conosciuti lunghissimi tempi delle medesime, i creditori “per fatture emesse” di società fallite o in concordato (o comunque in altra procedura concorsuale) sono stati (e sono tuttora) costretti a subire un pregiudizio assurdo e iniquo.

Restano però aperte alcune non trascurabili criticità.

Ci si riferisce innanzitutto, appunto, alla circostanza che tale norma non è retroattiva. Il che impedisce, come detto, il recupero dell’IVA per le situazioni di crisi innescatesi anteriormente al 26 maggio 2021 e quindi anche prima dell’emergenza sanitaria da COVID 19.

V’è quindi una ingiusta discrepanza di trattamento tra creditori di imprese la cui crisi si è conclamata dopo il 26 maggio 2021 e quelli di società la cui insolvenza è già stata accertata anteriormente a tale data.

Va poi considerato che analoga disposizione non è stata prevista per le procedure esecutive individuali. Circostanza questa che pure determina una disparità di trattamento tra le procedure esecutive individuali e le procedure concorsuali (e quindi anche tra creditori di piccoli imprenditori non fallibili e creditori di imprenditori che superino i limiti dimensionali di cui all’art. 1 l.fall.).

Inoltre, merita attenzione anche il nodo, sicuramente da sciogliere, relativo alla detraibilità dell’IVA in capo al cessionario/committente in procedura concorsuale a seguito della eventuale emissione di nota di debito conseguente al pagamento parziale e/o totale che avvenga in corso di procedura, dopo cioè che sia stata già in precedente emessa la nota di variazione a storno dell’originaria fattura.

Francesco Palmieri

Silvia Wurzburger

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