I Contributi a Fondo Perduto (CFP) previsti in relazione all’emergenza pandemica COVID 19 non sono soggetti al blocco dei pagamenti per inadempimenti di obbligazioni di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento.
Questo è quanto è stato stabilito con l’ultimo decreto fiscale (Decreto Legge – 10/12/2021, n.209).
L’art. 3 del citato D.L. 209/2021 – Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid 19 – infatti così statuisce:
«Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»
Quest’ultima disposizione è quella che prevede che le Pubbliche Amministrazioni «prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo».
Con il Decreto Fiscale 209/2021 il Governo ha così inteso eliminare ogni dubbio sulla inapplicabilità di tale blocco ai Contributi a Fondo Perduto previsti per fronteggiare la crisi “da COVID 19”.
Inapplicabilità che appariva ovviamente logica e opportuna, ma che, in assenza di specifica disposizione, si prestava ad essere effettivamente posta in discussione.
Value in Law (la redazione)