Con la Risposta 28/09/2021, n. 629 (qui il link), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione di cui al comma 1 dell’articolo 10-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”), avente ad oggetto la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19, si applica anche ai contributi economici erogati una tantum dai Comuni in favore di talune attività di impresa del proprio territorio.
L’intervento è stato originato da una istanza di interpello di un Comune che chiedeva ragguagli in ordine ai contributi che intendeva deliberare e concedere per aiutare imprese ed autonomi in difficoltà in conseguenza dell’emergenza pandemica Covid 19.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi al riguardo ribadito che la norma di riferimento sull’argomento è appunto l’art. 10-bis, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). Norma con cui, come evidenziato nella risposta in parola, «il legislatore ha riconosciuto» la detassazione «dei contributi di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid 19».
Domenico Ummarino