Con la recente sentenza n. 22454 del 6 agosto 2021 (pubblicata in data 24 agosto) la Suprema Corte ha confermato la improcedibilità della domanda di concordato preventivo (con riserva) per la mancanza di una condizione iniziale di ammissibilità alla procedura, presentata dal debitore con ricorso ex art. 161, comma 6 l.fall., quando alla stessa non è allegato l’elenco dei creditori della ricorrente.
La questione riguardava una decisione del Tribunale di Napoli, poi confermata dalla Corte di Appello territoriale.
La Suprema Corte ha, infatti, ribadito che «l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti” rappresenta, ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6, un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, posto che il legislatore richiede espressamente il deposito di tale documento, unitamente ai bilanci dell’ultimo triennio, per l’accesso alla procedura interinale propedeutica alla presentazione del piano, della proposta e dell’ulteriore documentazione di cui alla L.Fall., art. 161, commi 2 e 3 (ovvero in via alternativa della domanda di cui alla L.Fall., art. 182 bis, comma 1)».
Occorre evidenziare che la “dimenticanza” della debitrice che, come si legge nella sentenza in parola, ha poi tentato di porre rimedio depositando documenti comunque incompleti, era stata doverosamente segnalata dal Commissario giudiziale e non rilevata in “prima battuta” dal Tribunale.
Al riguardo, gli ermellini hanno evidenziato come il vaglio del Tribunale sulla procedibilità della domanda di concordato (pre-concordato, nella specie) non è ovviamente precluso dall’apertura della procedura.
Danilo Aita
Francesco Palmieri