Con la sentenza n. 3850/2021 (allegata), depositata in data 15 febbraio 2021, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della opponibilità del pignoramento presso terzi alla procedura concordataria.
Più precisamente, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla legittimità del pagamento effettuato dal debitor debitoris dopo la pubblicazione della domanda di concordato presso il registro delle imprese, nei confronti del creditore pignorante in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione (ex articolo 553 c.p.c.) emessa dal giudice dell’esecuzione prima del deposito della domanda di ricorso.
Per giungere al principio di diritto formulato, nell’interesse della legge, con la sentenza in oggetto, la Corte rileva preliminarmente come gli effetti derivanti dalla dichiarazione di fallimento e dalla data di deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex articolo 161, comma 5, L. Fall, siano solo parzialmente analoghi.
Analogie si riscontrano tra le disposizioni normative di cui agli artt. 51 e 168 comma 1 l.f..
L’art. 51 l.f. stabilisce, infatti, che, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Tale disposizione è sostanzialmente sovrapponibile alla disposizione di cui all’art. 168 comma 1 l.f., a mente della quale dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Tuttavia, in ambito fallimentare opera altresì l’art. 44 l.f., in virtù del quale tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Su tale disposizione normativa si fonda il principio per cui il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato ex articolo 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell’articolo 44 citato, qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento (Cass. 8 giugno 2020, n. 10867).
In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, è data al curatore l’azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal debitor debitoris .
Orbene, la Corte chiarisce che la disposizione di cui all’art. 44 l.f. è diretto corollario delle disposizioni di cui all’art. 42 l.f., in forza del quale la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito «dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni», nonché dell’articolo 43, che sottrae al fallito la legittimazione processuale nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuendola al curatore. Tali norme delineano cioè lo spossessamento sostanziale e processuale, in attuazione del principio della “cristallizzazione alla data del fallimento dei rapporti facenti capo al fallito” (così la citata Cass. 8 giugno 2020, n. 10867).
Viceversa, in ambito concordatario, l’art. 169 l.f. non richiama l’art. 44 l.f., e ciò per una ragione ben precisa: nella procedura concordataria il debitore può conservare il diritto di esercitare le azioni a tutela del proprio patrimonio o di resistervi nei confronti dei terzi.
Si parla infatti, in questo caso, di spossessamento cd. attenuato.
E comunque, diversamente dal curatore fallimentare, il commissario giudiziale non subentra nella disponibilità del patrimonio del debitore e non ha potere di rappresentanza processuale di quest’ultimo, né della massa dei creditori.
Pertanto, proprio sulla base della diversa modulazione del congegno dello spossessamento delineato dalla normativa vigente – più incisivo per il caso del fallimento, più attenuato nell’ipotesi di procedura concordataria – la Suprema Corte stabilisce che “è legittimo – salvo non ricorra l’ipotesi di frode sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’articolo 173, secondo comma – il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l’ordinanza di assegnazione di cui all’articolo 533 c.p.c. sia anch’essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.”.
Francesca Zacchia