Sul sito di Unioncamere è attiva la piattaforma per la “Composizione negoziata della crisi di impresa” (il nuovo istituto introdotto con il DL 118/2021 convertito in Legge n. 147 del 21 ottobre 2021).
Questo l’indirizzo web per accedervi: https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home.
Gli imprenditori in crisi interessati possono quindi fare domanda di accesso alla procedura e quindi di nomina dell’ “esperto”.
La piattaforma consente anche di svolgere un “test rapido” di verifica delle condizioni di accesso (qui il link).
Intanto, è corsa contro il tempo per la formazione degli elenchi degli esperti e per la loro obbligatoria formazione professionale.
Gli ordini professionali, a cui proprio con la recente legge di conversione sono state demandate tali attività, stanno infatti cercando di organizzare, con la massima urgenza, i corsi di formazione per ben 55 ore su argomenti tutt’altro che semplici.
A breve partirà quello dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, il cui programma è in corso di definizione.
Non è escluso che, nel frattempo, per assicurare l’immediata operatività del nuovo istituto (già in vigore dallo scorso lunedì 15 novembre), possa essere stabilità la possibilità di accettare le domande di iscrizione all’elenco degli esperti senza che sia ancora stata completata la relativa formazione da parte dei professionisti. Tanto, verosimilmente, a condizione: i) che, ovviamente, gli stessi siano comunque in possesso degli altri requisiti requisiti[1]; ii) che venga esatto un imprescindibile loro impegno a svolgere la formazione in un predeterminato lasso di tempo (si immagina relativamente breve).
Francesco Palmieri
[1] Vale a dire:
- iscrizione da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- oppure iscrizione da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
- per chi non è iscritto, in albi professionali, documentazione comprovante l’ aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza