Non ci sono allegati

Super bonus edilizia: “da farfalla a crisalide” – Ulteriori novità sulle cessioni dei crediti d’imposta e sulla detraibilità dei costi per il visto

I bonus edilizi potranno essere oggetto di ulteriori cessioni oltre la prima.

Ma non è tutto oro quello che luccica.

Infatti, con il provvedimento approvato dal consiglio dei ministri in data 18 febbraio u.s., il governo è dovuto intervenire a correggere il di poco precedente decreto Sostegni ter (dl n. 4/2022) con il quale era stato disposto “lo stop” alle cessioni a catena, o alle cessioni multiple, dei crediti d’imposta correlati alle agevolazioni in parola.

Con il nuovo provvedimento i crediti maturati potranno essere oggetto di ulteriori due cessioni, ma solo a favore di banche o intermediari finanziari abilitati.

Inoltre, sarà vietata la cessione parziale del credito d’imposta successivamente al primo «passaggio» e viene introdotta una sorta di sua “tracciabilità” con l’attribuzione di un codice identificativo.

Tali disposizioni, se da un lato hanno alleggerito il blocco in precedenza imposto sulla libera circolazione dei crediti, dall’ altro mira ad evitare che lo “spezzatino” dei bonus in termini di importi possa facilitare le frodi e gli “aggiramenti” delle norme antiriciclaggio; di qui, quindi, il citato codice identificativo per la “tracciabilità” del credito pure nelle varie cessioni.

Le nuove norme si dovranno applicare alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Ulteriore novità riguarda lo slittamento dei termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale. E’ stato infatti previsto che l’utilizzo dei crediti d’imposta, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, potrà avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini ordinari previsti dalla norma aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo.

Altra annosa questione che sembra finalmente trovare soluzione è quella legata alla detraibilità del visto rilasciato dal professionista.

Infatti, è stato approvato un emendamento che sgombra ogni dubbio in merito alla detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relative agli interventi sul patrimonio edilizio di cui all’articolo 121, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2020.

L’emendamento approvato prevede espressamente che “le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021”. Ne consegue che, senza alcun dubbio, anche le spese sostenute dai contribuenti per i citati adempimenti strumentali, nel periodo ricompreso dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, potranno considerarsi detraibili e, di conseguenza, essere oggetto di cessione del credito corrispondente.

Tale intervento, inoltre, conferma quanto era stato recentemente chiarito dall’Amministrazione Finanziaria in merito alle semplificazioni previste per gli interventi meno impegnativi.

Retrodatare quindi il periodo di vigenza delle disposizioni del nuovo articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del Decreto Rilancio, ha l’effetto di anticipare l’entrata in vigore delle semplificazioni introdotte dalla stessa norma. Il riferimento è all’esenzione disposta per le opere già classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, bonus facciate escluso. Tali interventi, nel rispetto delle già menzionate condizioni, non necessiteranno dell’asseverazione della congruità dei prezzi e dell’apposizione del visto di conformità, anche se le relative spese saranno state sostenute nel periodo transitorio.

Stefano Sorrentino

VL Capital è una società di consulenza strategica e di investimenti che offre servizi specialistici in ambito finanziario, fiscale, legale, societario, commerciale e tributario a imprese, privati, enti pubblici e organizzazioni del Terzo settore.

Contatti

©2020. Tutti i diritti riservati a VL Capital