In tema di revocatoria fallimentare segnaliamo il recente arresto della Corte di Cassazione con ordinanza n. 215 del 5 gennaio 2022 (allegata).
Con tale decisione la Suprema Corte ha confermato che «in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell’ipotesi in cui a quest’ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata».
La sentenza in parola quindi statuisce l’applicabilità, anche per tali fattispecie, del principio di continuità delle procedure di cui all’art. 69 comma 2 l.fall. che testualmente prevede che «nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese».
Danilo Aita