Il rimborso di un finanziamento postergato operato in condizioni di insufficienza patrimoniale può costituire provento tassabile: l’ordinanza della Cassazione 28629/2021

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28629 che si allega, del 10 febbraio 2021, depositata il 18 ottobre 2021, ha emanato il seguente principio di diritto:

«In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a tassazione anche allorquando non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 1, anche i vantaggi patrimoniali conseguenti allavere evitato un danno».

La vicenda si riferisce al rimborso di un finanziamento da parte di società, poi fallita, in favore del socio.

Tale pronuncia amplia le possibili conseguenze dannose di una non corretta gestione dei rapporti finanziari tra socio e società, specie in presenza di finanziamenti postergati ex art. 2467 c.c.

Infatti, la Cassazione ha sostanzialmente ritenuto che la restituzione di un finanziamento postergato di un socio di una srl, in presenza di condizioni di insufficienza patrimoniale della debitrice, costituendo illecito (nella fattispecie anche acclarato con condanna penale per bancarotta), possa altresì costituire per il socio beneficiario della restituzione “provento” (appunto illecito) tassabile.

E tanto nella misura corrispondente a quella quota del rimborso che non avrebbe trovato capienza nel patrimonio della società debitrice. Il che ovviamente implica anche che per siffatta valutazione occorra altresì considerare l’applicazione delle regole di graduazione dei crediti nel concorso dei creditori.

Gaetano Giuliano

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