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Usura oggettiva: la differenza tra TEG e TAEG e l’indefettibile necessità di confrontare dati omogenei.

E’ ancora frequente che i Tribunali, anche quelli penali, siano “ingolfati” da procedimenti in materia di usura bancaria/finanziaria “oggettiva”, generati da errate valutazioni tecniche.

Quelli che scrivono, ad esempio, si sono recentemente trovati a dover redigere una consulenza tecnica in uno di questi casi; e si sono potuti rendere conto che, ancora oggi, si fa confusione tra TEG e TAEG.

E’ stata l’occasione per approfondire un argomento molto delicato, specie se si tiene conto delle conseguenze che possono derivare ai malcapitati di turno, da tali errate valutazioni anche svolte da consulenti tecnici.

1. Premessa sul reato di usura – ed in particolare di c.d. “usura oggettiva”.

Il reato di usura è, come noto, regolato dall’art. 644 del codice penale, come integrato dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996.

In particolare:

  1. il comma 3 del citato 644, che disciplina la c.d “usura oggettiva[1] (quella che interessa nel caso specifico), così recita: «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»;
  2. il comma 5 dello stesso 644 stabilisce che: «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito»;
  3. il comma 1 dell’ 2 della L. 108/1996 prevede che «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106  e  107  del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente  per  operazioni della stessa natura»;
  4. il comma 2 dell’ 2 della L. 108/1996 prevede che «la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale»;
  5. il comma 2 dell’ 2 della L. 108/1996 statuisce che «il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della meta»

Quest’ultima disposizione di legge, peraltro da ritenersi a carattere speciale e quindi “prevalente”, chiarisce sostanzialmente che i tassi c.d. “soglia” che costituiscono il limite richiamato dall’art. 644 comma 3 c.p., oltre i quali quelli concretamente applicati da banche e istituti finanziari vengono qualificati usurari, sono rilavati dal “Ministro del Tesoro” (oggi il Ministro dell’Economia e delle Finanze – e specificamente se ne occupa il Dipartimento Tesoro del MEF).

Dalla stessa disposizione discende altresì che il legislatore ha inteso qualificare usurarie quelle condizioni che superano di oltre il 50% (aumentato della meta) quelle medie applicate nel mercato bancario e finanziario.

L’usurarietà delle condizioni, pertanto, viene valutata rispetto alle “medie” applicate nel sistema bancario e finanziario.

Il che implica che il comportamento del singolo operatore bancario o finanziario rileva, in relazione all’ “usura oggettiva”, non perché i tassi dallo stesso operatore applicati ad un rapporto siano elevati in termini assoluti, ma soltanto se gli stessi tassi si discostano, in aumento, di oltre il 50% da quelli in media praticati da tutti gli altri operatori del settore (naturalmente per categorie omogenee di operazioni di credito).

Estremizzando con un esempio utile a chiarire, un tasso d’interesse applicato ad un finanziamento nella misura del 75% annuo (da considerarsi “folle” nel più semplice del comune sentire), ai sensi di legge, in termini di “usura oggettiva”, andrebbe senz’altro considerato legittimo se in media gli operatori bancari e finanziari praticassero (nell’ipotetico “folle” periodo considerato) tassi d’interesse pari al 50% annuo; e cioè se, di conseguenza, il TEG pubblicato con DM del Ministro, per la categoria e per il periodo dell’esemplificato finanziamento fosse appunto del 50%.

Ciò fa comprendere che l’ “usura oggettiva” si misura non su parametri assoluti, ma su parametri relativi; vale a dire di confronto, tra dati.

Inoltre, come prima riferito, la legge prevede che tali “tassi medi” siano rilevati dal Ministro  “sentita” la Banca d’Italia.

Quest’ultima nel processo di formazione dei “tassi soglia” ha un ruolo chiave perché procede alle rilevazioni nel sistema bancario e finanziario dei “tassi medi” che il Ministro (il Ministero è oggi , come detto, quello dell’Economia e delle Finanze – MEF) fa proprie quando procede trimestralmente alla pubblicazione della “rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura” (come testualmente definita nei DM pubblicati).

Le rilevazioni di Banca d’Italia sono eseguite impartendo, per la raccolta dei dati, “Istruzioni” agli operatori bancari e finanziari che, peraltro, vengono periodicamente aggiornate (l’ultimo aggiornamento risale al luglio del 2016).

La Banca d’Italia emana quindi “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, che costituiscono la base della raccolta dei dati di riferimento per la “rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura”, che, a cura del MEF, per specifica disposizione di legge speciale (la suddetta L. 108/1996, ed in particolare l’art. 2 di tale legge) indica  «i limiti previsti dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»; istruzioni che svolgono anche la fondamentale funzione di garantire l’omogeneità dei dati rilevati.

Ora, si badi, tanto le istruzioni della Banca d’Italia, quanto e soprattutto i DM trimestrali che definiscono i fondamentali “tassi soglia”, fanno inequivocabilmente riferimento a “TEG”, Tasso Effettivo Globale”, non cioè a “TAEG”, Tasso Annuo Effettivo Globale.

E’ cosa quindi certa che siano i TEG i parametri di riferimento per la valutazione del rispetto dei limiti di legge ai fini del reato di usura, nello specifico di “usura oggettiva”; e non i TAEG.

Invero, la quasi perfetta assonanza dei termini, TEG (Tasso Effettivo Globale) e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), può indurre (ed in effetti, nella prassi molto spesso ha indotto) in errore; la detta assonanza fa infatti pensare ad una medesima configurazione di “tasso” (magari una annua e una no).

Nulla, ovviamente, di più sbagliato, come di seguito si va ricordare.

2. La fondamentale differenza tra TEG e TAEG

Sull’argomento oggetto del presente paragrafo, in via preliminare di seguito si riportano le definizioni contenute “glossario” pubblicato sul sito della Banca d’Italia [Banca d’Italia – Glossario (bancaditalia.it)], con riferimento a TAN, TAEG e TEG (per la Banca d’Italia TEGM, dove la “M” aggiunta sta per “medi”, perché assunti sulla media dei dati comunicati da tutti gli operatori).

 

T.A.N. (Tasso annuo nominale)
Il TAN indica il tasso d’interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull’erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG (vedi) non esprime il “costo complessivo” del finanziamento che può essere anche molto più alto (ad esempio, per spese, oneri e commissioni accessorie). Pertanto un prestito con TAN pari a zero potrebbe avere un TAEG ben maggiore di zero.

 

T.A.E.G. (Tasso annuale effettivo globale)
Il TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E’ un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate

 

T.E.G.M. (Tasso effettivo globale medio)
Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Il tasso effettivo globale medio risultante dall’ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari in base alla legge n. 108/96, come modificata dal d.l. 70/2011. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a pubblicizzare nei locali aperti al pubblico il TEGM.

 

In disparte il TAN, che in effetti può considerarsi una componente già inclusa sia nel TEG che nel TAEG, occorre, in particolare, proprio soffermarsi sulla composizione di TEG e TAEG, e quindi sulle differenze tra i due indicatori.

Il TEG, come si comprende anche dalle sopra riportate definizioni, rappresenta il tasso, anche questo medio annuo, complessivo comprensivo anche di spese e commissioni che remunerano la banca o la finanziaria, applicato dal finanziatore (appunto bancario o finanziario) al soggetto finanziato.

Il TAEG invece rappresenta il tasso, sempre su base annua, indicativo del complessivo costo del finanziamento per il soggetto finanziato.

TEG e TAEG non sono sempre coincidenti. Il secondo aggregato può infatti essere più alto del primo perché in esso si vanno ad includere anche componenti del costo del credito, che, oltre a non dipendere sempre solo dal soggetto finanziatore, non sono previste in favore dello stesso.

In altre parole, non tutto il costo sostenuto dal soggetto finanziato (la clientela per chiarire) rappresenta una remunerazione per chi finanzia (la banca o la finanziaria, nello specifico) da considerare nel TEG.

Il TEG comunque, lo si ribadisce, è il parametro di riferimento per l’ “usura oggettiva”. Quello appunto riconosciuto come tale dalle sopra richiamate disposizioni della L.108/1996 che integrando e specificando le previsioni dell’art. 644 c.p., specificano che i “tassi soglia” sono quelli pubblicati dal Ministero. Questi ultimi sono appunto TEG: è cioè certo, normato, che siano i TEG i tassi da considerarsi per le valutazioni in tema di “usura oggettiva”.

Il TEAG invece assolve preminentemente ad una precisa funzione informativa. Serve a far capire al cliente quanto gli costa complessivamente un finanziamento.

A chiarire il concetto comunque è proprio la legge di riferimento: il TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – D.Lgs. n. 385/1993), là dove definisce il TEAG e dispone in merito al suo “utilizzo” nell’ambito dei rapporti bancari e finanziari.

Ad esempio, nello specifico del credito al consumo (ma analoghe disposizioni sono previste anche per le altre forme di credito), l’art. 121 del TUB, rubricato nel Capo II (Credito ai consumatori) del Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), al primo comma n. 1 lettera m, definisce il TAEG come «il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito».

Lo stesso art. 121 al secondo comma poi chiarisce: «nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte».

Inoltre: (i) il successivo art. 123 dello stesso TUB statuisce, chiarendo la finalità informativa dell’indicatore, che «gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito» devono, tra i vari, indicare proprio il TAEG; (ii) la mancata o la errata indicazione di tale indicatore informativo, il TAEG appunto, nei contratti finanziari, è poi causa di nullità delle clausole che prevedono costi a carico del “consumatore” (si veda al riguardo l’ art. 125-bis, comma 6 dello stesso TUB).

Ad esempio, tra i principali elementi di differenziazione tra TEG e TAEG vi sono, per la differente categoria di crediti rappresentata dai mutui ipotecari, i costi per premi assicuratavi (polizza vita ad esempio) sui mutuatari e le spese di valutazione degli immobili (Art. 120-quinquies TUB) che sono dovute ai periti immobiliari incaricati dalle banche.

Componenti queste appena citate del costo del credito (ma, sostanzialmente, non di remunerazione del finanziatore), sempre incluse quindi nei TAEG, ma non sempre nei TEG che, come detto, sono i tassi previsti quali parametri di riferimento, oltre la soglia dei quali si incorre nel reato di usura.

3. L’indispensabile presupposto dell’omogeneità dei dati da mettere a confronto per le valutazioni in tema di usura oggettiva

Si è già detto che l ’“usura oggettiva” non si misura su parametri assoluti, ma sul confronto, tra dati: segnatamente, tra quelli riferibili al rapporto oggetto di verifica e quelli medi rilevati per categoria omogene pubblicati su i DM.

E’ ovvio che per essere confrontati i dati devono essere tra di loro omogenei, non dissimilmente di quanto avviene per qualunque altro tipo di prodotto (come, ad esempio, nessuno penserebbe mai di poter far il diretto confronto del prezzo di uno scafo comprensivo del motore, con i prezzi medi dei soli similari scafi che non includono il costo del motore).

Di qui quindi anche l’esigenza di uniformarsi, in sede di verifica delle condizioni applicate a rapporti bancari e finanziari, ai contenuti delle “Istruzioni” della Banca d’Italia cui gli operatori bancari e finanziari devono attenersi nel calcolo dei TEG che comunicano alla stessa Banca Centrale per la rilevazione dei TEGM (TEG Medi, appunto) che costituiscono la base di calcolo dei “tassi soglia”.

D’altra parte, il rispetto del principio di simmetria tra i dati da confrontarsi per le verifiche di “usura oggettiva”, quale condizione imprescindibile di svolgimento delle medesime verifiche, è stato già confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, SS.UU, sentenza 20/06/2018 n° 16303 e, prima, tra le altre, Cass. Civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965).

Massimo Matera

Francesco Palmieri

 

[1] Si parla di “usura oggettiva”, quando il tasso effettivo globale annuo (TAEG/TEG) supera il tasso soglia usura (TSU); e di “usura soggettiva”, nei casi pure previsti dall’art. 644 c.p. di: a) sproporzione, quando cioè vengono imposti nei contratti interessi complessivamente sproporzionati rispetto al capitale versato ed al tasso medio praticato per le operazioni dello stesso tipo (anche se il tasso complessivo di questi interessi fosse inferiore al tasso soglia; b) chi presta denaro approfitta, per trarne profitto ingiusto, dello “stato di difficoltà” del finanziato (che non corrisponde allo “stato di bisogno”) ma riguarda sia la difficoltà economica, che consiste in una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del soggetto, sia la difficoltà finanziaria, che indicherebbe la temporanea condizione di carenza di liquidità. Le sintetiche descrizioni appena esposte sono state riprese da sito www.dirittobancario.it (segnatamente dall’articolo dell’Ufficio Studi Consultique, pubblicato al seguente indirizzo: https://www.dirittobancario.it/art/il-fenomeno-dell-usura-negli-affidamenti-bancari/).

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