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La risposta n. 600 dell’A.E. del 16.9.2021: il reddito delle STP è reddito d’impresa; le stesse possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e di quello per investimenti nel Mezzogiorno.

Al verificarsi di tutte le altre condizioni di legge, anche una STP può beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e di quello per investimenti nel Mezzogiorno. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta (a interpello) n. 600 del 16 settembre 2021 (qui il link).

L’Agenzia ha confermato inoltre che è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

Inoltre, in riferimento al trattamento fiscale del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, in assenza di un’espressa esclusione normativa, il bonus è da considerarsi rilevante ai fini fiscali.

Infine, si sottolinea che, nell’affrontare la questione, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il suo precedente orientamento in tema di qualificazione del reddito prodotto dalle STP, precisando che lo stesso va inquadrato come reddito d’impresa e non come reddito professionale. Tanto, in condivisibile disaccordo con la sentenza della Corte di Cassazione n.7407 del 2021 (sulla quale avevamo già avuto modo di argomentare: qui il link alla nostra nota di commento).

Value in Law  (la redazione)

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