Pubblicato il Decreto Ministeriale per la disciplina dei finanziamenti agevolati finalizzati a sostenere le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19

In data 3 settembre 2021, il MISE ha pubblicato il Decreto Ministeriale volto a disciplinare i finanziamenti agevolati in favore delle grandi imprese previsti dall’art. 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni).

Di seguito, rimandando alla lettura dell’allegato del Decreto (qui il link), si sintetizzano i punti più rilevanti della disciplina della richiamata nuova misura di sostegno alle imprese.

1. Le imprese interessate

Le imprese interessate da detta misura sono le “grandi imprese”.

Tali sono le imprese diverse dalle imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005 o, se ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, quelle aventi i requisiti di cui all’articolo 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270 del 1999, con esclusione delle imprese a controllo pubblico.

Trattasi, sostanzialmente, delle imprese (sono comunque sempre escluse quelle bancarie, finanziarie e assicurative) che hanno più di 250 occupati e/o hanno un fatturato annuo non inferiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non inferiore a 43 milioni di euro.

2. Termini e modalità di presentazione della domanda

Per le citate “grandi imprese” l’accesso al “Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria”, istituito dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, è quindi ormai possibile.

Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021.

Le domande devono essere presentate telematicamente direttamente sul sito della società Invitalia, soggetto già individuato come gestore del citato Fondo, con il precedente decreto del Mise del 5 luglio 2021.

3. Condizioni di accesso

Per accedere al fondo le imprese in questione devono trovarsi in condizione di «temporanea difficoltà finanziaria» e cioè che «devono presentare flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate» [ovvero che si trovino in situazione di difficoltà come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa opera, all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 o all’articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/20].

Tale condizione deve ovviamente essere conseguenza l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (sono escluse quindi le imprese le cui “difficoltà finanziarie” erano preesistenti).

4. Misura del finanziamento

 Il finanziamento agevolato può essere concesso alle seguenti condizioni:

a) durata massima di cinque anni;

b) importo complessivo concesso, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera c), non superiore, alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1°gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019;

c) in ogni caso, il finanziamento non può eccedere l’importo di 30 milioni di euro con riferimento all’impresa proponente, fermo restando che, nel caso di imprese proponenti appartenenti a gruppi, il predetto importo massimo si applica con riferimento all’intero gruppo;

d) i crediti del Fondo connessi alla restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in prededuzione nell’ambito delle successive eventuali procedure concorsuali.

Il tasso di interesse è ovviamente agevolato (le indicazioni sul tasso, che non potrà comunque essere inferiore allo 0,10% annuo), sono indicate all’art.5 n. 2 lett. a del decreto in parola).

5. Piano aziendale

Decisivo per la valutazione di ammissione al finanziamento delegata al gestore del Fondo, come detto Invitalia, è il piano di rilancio dell’impresa o di un suo asset.

Il predetto piano aziendale deve essere redatto, certificato e firmato digitalmente da professionisti in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo dei liquidatori giudiziali (come individuati dagli art. 356 e ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e non collegati contrattualmente alla società incaricata della revisione legale obbligatoria o facoltativa del bilancio societario.

Il piano in argomento sarà valutato di Invitalia con particolare riferimento:

  • alle capacità e competenze dell’impresa, sia a livello manageriale che in termini di adeguatezza ai fini della realizzazione del piano aziendale;
  • alla sua credibilità e fattibilità del piano aziendale;
  • alle prospettive di prosecuzione dell’attività, con riferimento sia alle capacità e competenze dell’impresa richiedente sia al mercato in cui essa opera;
  • alla capacità delle azioni individuate di perseguire la continuità aziendale e il ripristino, nel medio termine, della redditività aziendale, con riferimento anche ai fabbisogni e ai tempi previsti per l’attuazione delle predette azioni, con indicazione specifica delle finalità di utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o ad esigenze di capitale di esercizio;
  • alla adeguatezza dei flussi finanziari prospettici dell’impresa rispetto agli impegni finanziari assunti dalla medesima impresa, ivi incluso il richiesto finanziamento del Fondo;
  • alla coerenza del piano aziendale con quelli già presentati o approvati in relazione all’eventuale procedura concorsuale alla quale sia sottoposta l’impresa proponente;
  • alle ulteriori azioni che l’impresa proponente intenda intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell’impresa o di suoi asset a soggetti industriali o finanziari che abbiano già manifestato interesse alla rilevazione, ovvero alle azioni che l’impresa proponente intende porre in essere per trovare un possibile acquirente;
  • alla capacità dell’impresa proponente di rimborsare il richiesto finanziamento alle scadenze previste.

L’accesso al Fondo può essere certamente d’interesse per talune tipologie di grandi imprese in «temporanea difficoltà finanziaria» conseguente all’emergenza pandemica.

La relativa attività di consulenza e istruttoria richiede senz’altro specifiche competenze tecniche anche interdisciplinari.

Massimo Matera

Stefano Sorrentino

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