Il D.L. 24 agosto 2021 , n. 118 recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”: la disciplina della crisi d’impresa è di nuovo modificata e integrata.

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021 è stato pubblicato il D.L. 24 agosto 2021 , n. 118 recante Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il decreto che alleghiamo (qui il link) è di enorme rilevanza per la disciplina della “crisi d’impresa”.

Infatti, tra le varie, contiene:

  1. il differimento (art.1) dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa al 16 maggio 2022 (al netto ovviamente di quelle sole disposizioni già in vigore);
  2. l’ulteriore atteso differimento (sempre art. 1) al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore del Titolo II (quello, in particolare, riferito alle misure di allerta) dello stesso Codice della Crisi d’impresa;
  3. l’introduzione, con entrata in vigore dal 15 novembre 2021, di una nuova procedura di “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, che può essere avviata dall’imprenditore in difficoltà con istanza di nomina di un “esperto” che ha il compito di agevolare “le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati” (art.2), che va rivolta alla CCIAA territorialmente competente;
  4. la disciplina di tale nuova procedura: formazione degli elenchi e nomina dell’esperto (art.3); requisiti e compiti dello stesso (art.4); procedimento di accesso alla procedura (art.5); misure protettive del patrimonio del debitore istante (art.6 e art.7); sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. (art.8); durata della procedura e gestione dell’impresa in corso di procedura (art.9); autorizzazioni del Tribunale alla stipula di finanziamenti prededucibili e di taluni contratti (art.10); modalità di conclusione delle trattative con i creditori (art.11); conservazioni degli effetti dei contratti autorizzati (art.12); conduzioni delle trattative in caso di gruppi d’imprese (art.13); misure premiali (in particolare in termini di interessi e sanzioni su debiti erariali) correlate all’accesso alla procedura (art.14); segnalazioni dell’organo di controllo (art.15); compenso in favore dell’esperto (art.16); la procedura per le imprese sotto le soglie di cui all’art. 1 l.fall. (art.17); l’istituto del “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”, per l’ipotesi di mancato successo delle trattative con i creditori (artt. 18 e 19);
  5. alcune importanti modifiche alla vigente legge fallimentare (il Regio Decreto 267 del 1942, come tante volte modificato e integrato), immediatamente in vigore, e relative: all’art. 180 (per la questione dell’omologa del concordato anche in caso di mancata “adesione” dell’ Erario e/o degli Enti); all’art.182 bis (in tema di accordi di ristrutturazione); all’art. 182-quinquies (in tema di autorizzazione al pagamento delle retribuzioni e delle rate di mutuo maturate anteriormente al deposito di domanda di concordato/preconcordato); all’art. 182 septies (per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa);
  6. l’introduzione nella legge fallimentare, anche questa immediatamente in vigore, dell’art. 182 octies in materia di convenzioni di moratoria e degli artt. 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati), e 182-decies (Coobbligati e soci illimitatamente responsabili).

Insomma, con il D.L. 118/2021 non sono solo stati apportati importanti “correttivi” all’impianto della vigente legge fallimentare (in particolare relativamente alle procedure concordatarie e agli accordi di ristrutturazione), ma è stata realizzata un’intera nuova ala del già imponente (e, come noto, molto articolato) edificio della disciplina della crisi d’impresa.

Gaetano Giuliano

Francesco Palmieri

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