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Sulla impugnabilità del decreto di omologazione del concordato fallimentare: la sentenza della Corte di Cassazione n. 19461 dell’8.07.2021

In tema di concordato fallimentare, avverso il decreto di omologazione pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi della L. Fall., art. 129, comma 4, non è legittimato alla presentazione del ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost. il creditore che abbia ricevuto la comunicazione individuale del deposito del decreto L. Fall., ex art. 129, comma 2, e che sia stato conseguentemente posto nelle condizioni di poter proporre opposizione (facoltà non esercitata) nel termine L. Fall., ex art. 129, comma 3; tale legittimazione spetta, pertanto, solo a quei soggetti potenzialmente interessati al decreto di omologa del concordato fallimentare che, pur pienamente identificabili dall’esame degli atti della procedura fallimentare, non abbiano ricevuto la comunicazione del decreto del G.D. riportante la proposta di concordato“.

È questo il principio di diritto stabilito con il recente arresto della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19461 dell’8.07.2021.

Con la pronunzia in parola, che tra origine dal ricorso presentato da un creditore di un fallimento pendente presso il Tribunale di Torre Annunziata, la Suprema Corte ha confermato non sussistere il diritto al ricorso ex art. 111 Cost. del creditore che era nelle condizioni di poter proporre tempestivamente opposizione (ai sensi art. 129, c. 3, l.fall., nelle forme di cui all’art. 26 l.fall,) al decreto di omologazione di concordato fallimentare, in quanto regolarmente informato (ex art. 129, c. 2, l.fall.) dell’approvazione del concordato.

Secondo la Cassazione dunque “sono abilitati a proporre ricorso per cassazione solo quei soggetti potenzialmente interessati (come ad esempio i creditori anteriori all’apertura del fallimento non ancora ammessi al passivo) che, pur pienamente identificabili, non avessero individualmente ricevuto la comunicazione della proposta di concordato fallimentare”.

Proporre siffatta opposizione, quando si è ricevuta la comunicazione di cui al secondo comma dell’art. 129 l.fall., è quindi inutile poiché il procedimento sarebbe inammissibile.

Danilo Aita

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