Il principio della non sanzionabilità dell’omesso versamento quando il contribuente prova l’impossibilità a versare per cause non prevedibili: il caso dei ritardati pagamenti dovuti dalla PA al contribuente imprenditore (Cass. 17027/2021)

Come noto, in materia di “sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”, il comma 5, dell’art. 6 d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

Con l’ordinanza numero 17027 depositata il 16 giugno 2021 la Cassazione nel confermare che “la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisca, di per sé, forza maggiore, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997”, ha comunque ribadito il principio secondo cui detta “non punibilità” scatta quando viene provata “la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, mediante l’adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cass., Sez. VI, 28 settembre 2020, n. 20389; Cass., Sez. V, 22 marzo 2019, n. 8175; Cass., Sez. VI, 29 marzo 2018, n. 7850”)”.

E, nella fattispecie affrontata con l’ordinanza in parola, la Cassazione ha ritenuto che tali circostanze (anormali, estranee all’operatore e non contrastabili con ordinarie misure appropriate) possono ricorrere in caso di “ritardato  pagamento da parte del cliente «pubblica amministrazione»,  genericamente inteso”. Tanto, potendo effettivamente detto mancato pagamento costituire “circostanza non solo oggettiva tale da essere del tutto anormale, tenuto conto delle condizioni di mercato e della prassi commerciale, ma tale da non consentire alla contribuente di adottare misure appropriate senza incorrere in  sacrifici eccessivi, come ad esempio procedendo a cedere il credito”.

Notevole è la portata di tale decisione da cui si deduce l’imprescindibilità delle valutazioni sostanziali sulle condizioni del contribuente imprenditore, quando lo stesso invochi la “non punibilità” delle omissioni (di versamenti tributari) dovute ad una crisi di liquidità per cause a lui non imputabili (nella specie, peraltro, riferibili ad un dedotto ritardo della P.A. nell’ adempimento di una propria obbligazione).

In allegato l’importante ordinanza in argomento.

Francesco Palmieri

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