Con la sentenza n. 10106 depositata il 16 marzo 2021 (link), la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che:
“Il reato di pericolo si configura al rifiuto di esibire la documentazione tributaria richiesta per la ricostruzione dei redditi e l’occultamento risulta un reato permanente. Infatti, “In tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui al D. Lgs. n. 74/2000, art. 10 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall’eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e nel caso dell’occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente”. Basta, quindi, anche la temporanea indisponibilità della documentazione per la consumazione del reato”.
Nel caso di specie, l’amministratore unico dalla società consegnava la documentazione contabile dopo l’ispezione della Guardia di Finanza ma prima della definizione dell’accertamento tributario dell’Agenzia delle Entrate che ricostruiva il reddito ed il debito d’imposta proprio grazie ai documenti tardivamente esibiti.
Pertanto, secondo tale orientamento giurisprudenziale, per il configurarsi del reato di occultamento di documenti contabili è sufficiente che la temporanea ed ingiustificata indisponibilità delle scritture contabili abbia messo in pericolo la corretta determinazione dell’obbligazione tributaria ed il conseguente prelievo erariale, indipendentemente dal verificarsi o meno di un concreto danno all’azione accertatrice.
Giulia Auletta
Gerardo Auletta